L’Inps, con la circolare n. 169 del 16 dicembre 2014, ha fornito indicazioni in merito alle modalità di accesso ed utilizzo del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui all’art. 4, comma 24, lett. b) della L. 92/2012.
Secondo la normativa introdotta dalla Riforma Fornero, la madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata, al termine del periodo di congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del   congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting  o  per  far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale. Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale 28.10.2014.
Il beneficio consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi (3 mesi per le iscritte alla gestione separata), in base alla richiesta della lavoratrice interessata.
Il contributo per il servizio  di  baby  sitting viene  erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher),  mentre  nel  caso  di fruizione della rete  pubblica dei servizi  per  l'infanzia  o  dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste  in  un  pagamento diretto alla struttura prescelta, fino  a  concorrenza  del  predetto importo massimo di 600 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.
Per accedere al beneficio, è necessario presentare domanda tramite i canali telematici, indicando:
a) a quale dei due benefici si intende accedere e, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore;
b) il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
c) la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
d) di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.
La scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda entro i limiti temporali di presentazione, che comporta la revoca della precedente.
Per gli anni 2014 e 2015 le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici, la madre lavoratrice deve recarsi presso le sedi dell'INPS per ritirare i voucher richiesti entro i successivi 120 giorni.
Non sono ammesse al beneficio in esame le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta:
- Risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- Usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle Pari Opportunità.