L’Inps, con la circolare n. 48 del 28 marzo 2013, ha fornito le istruzioni operative relative all’esercizio del diritto della madre lavoratrice alla corresponsione, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati (art. 4, comma 24, lett. b, L. 92/2012).
Innanzi tutto, si precisa che, ai sensi del decreto ministeriale 22.12.2012, al beneficio possono accedere esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata, secondo i criteri già definiti con circolare n. 137/2007, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i 4 mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.
Con riferimento alla Gestione separata, si precisa, in particolare, che:
-    destinatarie della tutela sono tutte le lavoratrici, ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena;
-    non sono ricomprese le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne).
La lavoratrice può accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestante (in caso di gravidanza gemellare potrà presentare domanda per ogni nascituro).
Sono escluse dal beneficio:
1) le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
2) le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.
Per ciò che concerne la misura e la durata del beneficio, nella circolare si chiarisce che l’importo del contributo (€ 300 mensili) è erogato per un periodo massimo di 6 mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando, conseguentemente, la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.
Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.
Ad esempio, se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di 3 mesi.
In riferimento alle modalità di erogazione del beneficio, l’Istituto precisa che il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di € 300 mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Diversamente, il contributo concesso per pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni. L’Inps, pertanto, erogherà € 300 in voucher, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
I voucher (cartacei) devono essere ritirati (in un’unica soluzione, in parte oppure con cadenza mensile) dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale Inps territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.
In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
•    il contact center Inps/Inail;
•    il numero di fax gratuito Inail 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL;
•    il sito www.inail.it /Sezione “Punto cliente”;
•    la sede Inps.
In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.
I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.
Per accedere al contributo, le lavoratrici devono presentare domanda telematica all’Istituto, il quale, nei limiti della copertura finanziaria indicata nel decreto interministeriale 22.12.2012 (€ 20.000.000,00/anno), provvederà a redigere una graduatoria (definita tenendo conto dell’ISEE e dell’ordine di presentazione delle domande) delle lavoratrici ammesse a tale beneficio.
Ai fini dell’accesso al beneficio in esame, l’Inps pubblicherà, sul proprio sito internet, apposito messaggio contenente il bando per la presentazione delle domande, con indicazione dei relativi tempi e modalità.