L’INPS, con la circolare n. 216 del 12 dicembre 2016, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione, da parte delle lavoratrici autonome o imprenditrici, dei voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting (o del contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati) di cui all’art. 1, c. 283, della L. 208/2015.

Possono accedere al beneficio in questione le madri lavoratrici autonome o imprenditrici ed in particolare:

- le coltivatrici dirette, mezzadre e colone;

- le artigiane ed esercenti attività commerciali;

- le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

La domanda di beneficio è consentita alle lavoratrici aventi diritto al congedo parentale; l’accesso al nuovo beneficio presuppone, infatti, la rinuncia a mesi di congedo parentale corrispondenti alle mensilità di beneficio concesse.

Il contributo in questione, per un importo massimo di 600 euro mensili, è concesso in ragione del singolo figlio e può essere richiesto anche nel caso in cui la lavoratrice autonoma abbia fruito in parte del congedo parentale.

Il contributo è erogato per un periodo massimo di 3 mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia. Per frazione mensile intera deve intendersi un mese continuativo di congedo: a titolo esemplificativo, se la lavoratrice ha usufruito di un mese e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.

Nel caso in cui la madre lavoratrice richieda il contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting, l’INPS corrisponderà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher (corrisposti esclusivamente in modalità telematica) per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia.

Le madri dovranno procedere all’appropriazione telematica dei voucher entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. La mancata appropriazione o l’appropriazione parziale, entro il suddetto termine, comporterà l’automatica rinuncia totale o parziale al beneficio con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale.

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. Detto contributo potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto - entro e non oltre il 31.7.2017 - da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco gestito dall’Istituto, relativo all’anno 2016, e pubblicato sul sito www.inps.it.

Possono presentare domanda di beneficio, in via telematica attraverso il PIN dispositivo oppure mediante patronato, le madri lavoratrici autonome che, alla data dell’11.11.2016 e fino al 31.12.2016 (salvo esaurimento anticipato dello stanziamento), si trovino nelle seguenti condizioni:

  • sia concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità (tale periodo, nei casi di parto e di affidamento non preadottivo, coincide con i 3 mesi dalla data di nascita o di ingresso in famiglia; nei casi di adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale coincide con i 5 mesi dalla data di ingresso in famiglia);
  • non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento).

Inoltre, poiché il contributo può essere concesso per un massimo di 3 mesi ed è erogato solo per frazioni mensili intere, occorre che:

  • il beneficio sia richiesto dalla madre che, al momento di presentazione della domanda, abbia ancora a disposizione almeno un mese di congedo parentale;
  • alla data di presentazione della domanda sussista una corrispondenza tra le mensilità richieste e le mensilità di congedo parentale ancora fruibili alle quali la lavoratrice rinuncia;
  • la domanda non sia presentata durante il 12° mese di vita o dall’ingresso in famiglia del minore, in quanto al 12° mese non sussiste più l’unità minima di congedo parentale (una mensilità), alla quale la madre può rinunciare.

La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedura utilizzata per l’acquisizione della domanda. Considerato che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili intere, la rinuncia parziale dovrà essere per uno o più mesi e non per frazioni di esso.