Voucher baby-sitting: i provvedimenti di accoglimento sono sempre consultabili on line
A cura della redazione
L’Inps, con il messaggio n. 1143 del 13 febbraio 2015, ha fornito indicazioni tecniche in merito all’istruttoria e all’emanazione dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle domande di accesso al beneficio “Bonus Infanzia” di cui all’art. 4, comma 24, lett. b), della L. 92/2012.
In particolare, a conclusione della fase istruttoria, si segnala che la procedura emette in automatico il provvedimento di accoglimento, mentre in caso di reiezione, sarà cura della Struttura competente provvedere all’elaborazione del relativo provvedimento con particolare riferimento alla motivazione dello stesso, caricandolo in procedura mediante l’apposita funzionalità dopo averlo scansionato.
I suddetti provvedimenti saranno sempre consultabili sul sito web istituzionale, mediante accesso alla procedura di presentazione della domanda da parte della madre beneficiaria, direttamente o tramite patronato, e l’efficacia recettizia degli stessi decorrerà dalla data di comunicazione a mezzo PEC (emessa in automatico dalla procedura) ovvero dall’accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
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