Voucher baby-sitting anche se manca la dichiarazione ISEE per il 2014
A cura della redazione
L’Inps, con il messaggio n. 1336 del 20 febbraio 2015, ha fornito chiarimenti in materia di erogazione del beneficio di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012 ed al D.M. 28.10.2014 (contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting e per la fruizione dei servizi per l'infanzia).
In particolare, considerato che per l’anno di sperimentazione 2014 il Ministero del Lavoro non ha indicato un valore massimo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso al beneficio di cui sopra, si precisa che le domande pervenute entro il 31.12.2014 (incluso) non potranno essere respinte per motivi legati alla mancata o irregolare presentazione della dichiarazione ISEE. Qualora alcune domande siano già state respinte per i motivi sopra esposti, le strutture territorialmente competenti dovranno procedere ad un riesame delle stesse eventualmente provvedendo in autotutela alla riammissione.
Per quanto concerne invece l’anno di sperimentazione 2015, nell’attesa dell’eventuale emanazione del decreto direttoriale di cui all’art. 3, comma 3, del DM 28 ottobre 2014, si precisa che in caso di domanda per la quale la procedura "gestione bonus infanzia" abbia segnalato un’irregolarità relativa alla dichiarazione ISEE, le strutture territorialmente competenti dovranno contattare la madre lavoratrice richiedente al fine di far regolarizzare la problematica relativa alla dichiarazione ISEE.
Riproduzione riservata ©