L’Inail, con la circolare n. 45 del 27 marzo 2015, ha chiarito che i volontari, destinatari di forme di integrazione e sostegno del reddito, che svolgono, in modo spontaneo e gratuito, la loro attività a fini di utilità sociale nell’ambito di progetti promossi da organizzazioni appartenenti al cosiddetto “terzo settore”, in favore di Comuni o enti locali, sono garantiti dalla copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni sul lavoro se sono percettori di misure di integrazione e sostegno del reddito.
I volontari beneficiari della copertura assicurativa Inail sono i soggetti percettori delle seguenti prestazioni:
a)    cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
b)    integrazione salariale e contributo di cui all’art. 5, commi 5 e segg., del DL 148/1993 (L. 236/1993) a seguito di stipula di contratti di solidarietà;
c)    indennità di mobilità anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini Aspi;
d)    prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 3 della L. 92/2012 e successive modificazioni;
e)    altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale, individuate come utili per accedere alla misura sperimentale, ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 22.12.2014.