L’INL, con la nota prot. n. 2572 del 14 aprile 2023, ha reso noto che nei confronti del volontario non trova applicazione il regime di tutela previsto dall’art. 4 della L. 300/1970 sul controllo a distanza dei lavoratori, essendo incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito.

Però nelle aziende in cui sono presenti sia volontari che lavoratori subordinati, se il datore di lavoro decide di installare impianti dai quali può derivare il controllo a distanza dell’attività, dovrà necessariamente attivare le procedure previste dal citato art. 4.

Invece le tutele operano se vi sono collaboratori etero organizzati (art. 2, c. 1 D.lgs. 81/2015) oppure lavoratori autonomi che svolgono prestazioni lavorative attraverso piattaforme digitali.

L’INL evidenza che il ricorso all’autorizzazione è sempre subordinato al mancato raggiungimento dell’accordo sindacale oppure alla mancanza di RSA/RSU e che l’art. 4 della L. 300/1970 trova applicazione solo se vi è la presenza di lavoratori.

A tale ultimo riguardo possono verificarsi alcune situazioni. La prima è quella in cui l’azienda di nuova costituzione, nel momento in cui intende installare un sistema di videosorveglianza, non ha in forza lavoratori. In questo caso dovrà preventivamente richiedere l’autorizzazione indicando nell’istanza il numero dei lavoratori che risulteranno in forza all’avvio dell’attività.

L’altro caso ricorre quando l’azienda è già in esercizio, ha già installato un impianto perfettamente funzionante e intende assumere personale. In questo caso dovrà presentare istanza di autorizzazione e contestualmente produrre un’attestazione secondo cui l’impianto verrà disattivato non appena il personale assunto sarà adibito al lavoro, nelle more dell’autorizzazione medesima.

Altra situazione presa in esame riguarda le imprese con più unità produttive ubicate nella stessa Provincia. In caso di mancato accordo con i sindacati, se sussistono le stesse ragioni legittimanti ed il sistema che si vuole installare è il medesimo, è possibile presentare una sola istanza di autorizzazione. In questo caso l’INL rilascia un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive.

Invece, nelle unità produttive ubicate in Province diverse, è possibile stipulare un unico accordo sindacale, in luogo di una pluralità di accordi (uno per ogni singola unità produttiva). Se l’accordo non viene raggiunto si dovranno presentare singole istanze di autorizzazione presso le diverse sedi territoriali dell’INL, oppure, in alternativa, presso la sede centrale.

La nota prende anche in considerazione il caso in cui un’azienda sia già in possesso di un’autorizzazione e intenda installare il medesimo sistema presso un’altra unità produttiva. In questo caso è possibile inoltrare istanza di integrazione.

L’autorizzazione all’ITL va richiesta anche per i sistemi di geolocalizzazione installati sugli autoveicoli. A tal proposito l’INL evidenzia che ai fini del provvedimento autorizzativo non è necessario presentare l’elenco delle targhe dei veicoli su cui verrà installato l’impianto.

Infine l’INL prende in considerazione i casi in cui l’utilizzo dei sistemi di videosoveglianza è dipeso da disposizioni normative.

A tal fine la nota sottolinea che le garanzie dell’art. 4 e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali non può subire limitazioni per il solo fatto che i sistemi di videosorveglianza sono imposti da normative di settore. In sostanza la procedura dell’art. 4 va rispettata anche in questi casi.