E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 72 del 29 marzo 2011 il Decreto n. 30 del 12 gennaio 2011, che regolamenta il Fondo per le vittime dell’amianto e che ha, nello specifico, stabilito la misura dell’addizionale dovuta per il finanziamento delle rendite erogabili e le relative modalità di versamento.

In particolare, hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di rendita, anche unificata, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax» riconosciute dall'INAIL e dal soppresso IPSEMA) e, in caso di premorte, gli eredi.
La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, e' calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite, erogate nell'anno di riferimento. La prestazione aggiuntiva e' erogata d'ufficio dall'INAIL mediante l'erogazione di due acconti ed un conguaglio.
Per gli anni di competenza 2008, 2009 e 2010 la prestazione aggiuntiva e' erogata in un'unica soluzione: per gli anni 2008 e 2009 nella misura, per ciascun anno, del 20% della rendita entro il 31 dicembre 2011; per l'anno 2010 nella misura del 15% della rendita entro il 30 giugno 2012.
Al finanziamento del fondo si provvede con il versamento di un’addizionale a carico delle imprese assicurate presso Inail e Ipsema individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto. Per gli anni 2008 e 2009, l'addizionale sui premi e' fissata in misura pari a 1,44% e 0,03% in base alla classificazione delle lavorazioni; a decorrere dal 2010, l'addizionale e' fissata in misura pari a 1,07% e a 0,02%.
L'addizionale e' richiesta una sola volta l'anno. In sede di prima applicazione, l'addizionale per gli anni 2008 e 2009 e' applicata contestualmente e cumulativamente, in un'unica soluzione. La misura dell'addizionale da applicare negli anni successivi al 2010 puo' essere variata con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base delle somme effettivamente accertate per effetto dell'applicazione delle aliquote e delle previsioni di crescita della platea dei beneficiari di competenza dell'INAIL e del soppresso IPSEMA.