Vittime del dovere: per l’esenzione fiscale della pensione serve la domanda
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 29/03/2017 n.1412, ha precisato che le vittime del dovere e gli altri soggetti equiparati, inclusi i loro familiari superstiti, che non sono stati individuati d’ufficio dall’istituto previdenziale, se intendono fruire dell’esenzione dall’imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti, ai sensi dell’art.1, c. 211 della L. 232/2016, devono inoltrare per via telematica apposita domanda.
L'esenzione verrà applicata dal primo rateo di pensione utile, fermo restando il successivo rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione a far data dal mese di gennaio 2017.
Si definiscono vittime del dovere ai sensi della Legge 23 dicembre 2006 n. 266 art. 1 comma 563 – 564, i soggetti appartenenti alla Magistratura, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, all’Esercito, alla Marina Militare, all’Aeronautica Militare, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, ai Vigili del Fuoco e alle Polizie municipali, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite siano deceduti o abbiano riportato invalidità permanenti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico oppure in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso.
Devono essere ricompresi anche gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Sono equiparati ai soggetti di cui sopra, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Invece se l’INPS era a conoscenza del nominativo delle vittime del dovere, ha applicato d’ufficio l’esenzione delle ritenute a titolo di IRPEF e di acconto dell’addizionale comunale a decorrere dai ratei pensionistici in pagamento nel mese di aprile 2017. Sulla successiva rata di maggio l’INPS provvederà al rimborso delle ritenute ai fini IRPEF, già applicate sui ratei di pensione a far data dal mese di gennaio 2017, nonché dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuto nel mese di marzo.
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