Vittime del dovere: cessato il ruolo di sostituto di imposta da parte dell’INPS
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 3505 dell’8 settembre 2017, ha reso noto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 non ricopre più il ruolo di sostituto d’imposta con riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti. L’istituto, pertanto, ricopre unicamente il ruolo di soggetto erogatore della prestazione.
Ne consegue che, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’INPS non potrà gestire le elaborazioni di conguaglio da 730 seppure riferite al periodo di imposta dell’anno 2016. Salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione Finanziaria, quindi, con esclusivo riferimento ai soggetti titolari della tipologia di reddito in oggetto, l’INPS non effettuerà rimborsi o trattenute derivanti da modello 730 ancorché sia stato rilasciato il modello CU/2017.
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