L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7E del 26 febbraio 2015, ha fornito importanti chiarimenti per Caf, dottori commercialisti e consulenti del lavoro che rilasciano il visto di conformità sulle dichiarazioni, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014).
Innanzi tutto, si precisa che il visto di conformità sul 730 può essere rilasciato solo dai Caf e dagli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro, e non anche dai periti ed esperti iscritti negli elenchi delle camere di commercio. In ogni caso, i professionisti che intendono apporre il visto di conformità devono darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Una volta presentata la comunicazione, il professionista può immediatamente prestare assistenza fiscale. Inoltre, per la specifica attività di assistenza sui 730, i professionisti non possono avvalersi di una società di servizi e, nel caso di associazione professionale, ogni singolo professionista che intenda rilasciare il visto deve essere personalmente abilitato.
Per ciò che concerne le novità in materia di controllo e assistenza fiscale, l’Agenzia chiarisce che i Caf e i professionisti che rilasciano il visto di conformità non devono verificare la correttezza dei redditi indicati dal contribuente, salvo quelli di lavoro indicati in dichiarazione, che devono corrispondere a quanto esposto nelle certificazioni (CU). Inoltre, per quanto riguarda i controlli che Caf e professionisti devono effettuare in relazione alle dichiarazioni Iva, alle richieste di rimborso Iva infrannuale e a tutte le altre dichiarazioni dei redditi, viene confermato quanto illustrato rispettivamente nelle circolari n. 57/E del 2009 e 28/E del 2014.