L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 10/E del 4 marzo 2022, ha fornito nuove indicazioni sulle condizioni da rispettare affinché il professionista socio di una Stp, abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, possa apporre il visto di conformità ex art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997, utilizzando la partita IVA della Stp. A fronte di quanto precisato nella risoluzione, devono intendersi parzialmente superate le indicazioni precedentemente fornite nella risoluzione n. 23/E del 2016.

In base alle nuove istruzioni, è possibile consentire l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità anche ai professionisti soci di Stp che risultano validamente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e nel relativo ordine professionale, ciò anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, purché tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della Stp garantito attraverso l’adozione di “patti parasociali o clausole statutarie” e cioè possano esprimere la maggioranza dei 2/3 nell’assunzione delle decisioni societarie.

Considerato che l’iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale Stp dell’ordine di appartenenza è subordinata al preventivo controllo della presenza, in capo ad una Stp, dei necessari requisiti, secondo l’Agenzia si può assumere che l’assetto societario della Stp regolarmente iscritta sia in linea con le disposizioni normative che regolano la disciplina della società professionisti e che l’iscrizione garantisca il presidio della qualificazione professionale e della fede pubblica anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, ma nei patti parasociale sia disposto che i soci certificatori detengono il controllo dei diritti di voto della Stp.

Rimane fermo, specifica la risoluzione, che va poi operato un controllo in ordine alla permanenza di detti requisiti ed eventuali modifiche allo statuto sociale e/o ai patti parasociali devono essere tempestivamente comunicate alle strutture competente al fine di verificare che la modifica non faccia venire meno il controllo di diritto attribuito ai soci professionisti.