Con la risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L. n. 50/2017 in tema di visto di conformità, utilizzo in compensazione di crediti tributari, utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia stessa e sull’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina.

Si ricorda che, a seguito della pubblicazione del D.L. n. 50/2017, per la compensazione di crediti superiori a 5.000 euro è necessario far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi. In caso di inosservanza dell’obbligo, è previsto il recupero delle somme, con relativi interessi e sanzioni, mediante l’emissione di un atto di contestazione. Le somme dovute non possono essere corrisposte tramite compensazione.

Lo stesso provvedimento, ha stabilito l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per compensare i crediti d’imposta (Iva, imposte sui redditi e addizionali, Irap, ritenute alla fonte,…), qualunque sia l’importo compensato.

Le nuove norme si applicano a tutti i comportamenti successivi all’entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile prive del visto di conformità restano, invece, applicabili le regole precedenti. Sono ammissibili, dunque, le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti per importi inferiori a 15.000 euro emergenti da dichiarazioni senza visto già trasmesse. Sulle dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile o sulle dichiarazioni integrative presentate successivamente a tale data è necessario apporre il visto di conformità se si intende compensare crediti superiori a 5.000 euro.

La risoluzione rende noto che, visti i tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del 1° giugno p.v.