La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n.18 del 6/10/2014, ha precisato che le visite mediche previste dall’art. 41 del DLgs 81/2008, devono avvenire durante l’orario di lavoro, se le esigenze lavorative lo consentono.

In caso contrario, ossia sei controlli sanitari avvengono fuori dal normale orario di lavoro, il lavoratore deve comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti, con la conseguenza che ha diritto ad essere retribuito.

Secondo il Ministero infatti, anche se l’art. 41 del T.U sicurezza non indica espressamente che la visita medica deve essere eseguita durante l’attività lavorativa, è di tutta evidenza che l’effettuazione della visita medica è funzionale all’attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro deve giustificare le esigenze produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro. Quanto detto trova conforto anche nell’art. 15, c.2 del DLgs 81/2008 secondo cui le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.