Visite fiscali: restano le differenze di reperibilità tra settore pubblico e privato
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 302/2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 17/10/2017 n.206 che regolamenta le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, confermando le differenze delle fasce orarie di reperibilità tra settore pubblico e privato.
Più precisamente il provvedimento non tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato del 31/08/2017 che aveva richiesto l’armonizzazione con il settore pubblico, lasciando invariate le vecchie fasce orarie per i controlli fiscali in ambito privato previste dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per un totale di 4 ore.
Nella P.A invece le fasce di reperibilità sono 7 ed in particolare dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’obbligo di reperibilità sussiste non solo nei giorni lavorativi, ma anche in quelli in cui per contratto la prestazione non deve essere resa, compresi i giorni festivi.
Secondo il decreto ministeriale la visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante un apposito canale telematico messo a disposizione dall’INPS. In ogni caso, rimane ferma la possibilità per l’Istituto previdenziale di disporre d’ufficio la visita fiscale.
I controlli possono essere effettuati con cadenza sistematica e ripetitiva anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.
Rimangono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti assenti per patologie gravi che richiedono terapie salvavita così come quelli assenti per causa di servizio riconosciuta che ha dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della tabella A del DPR 384/1981 ovvero della tabella E.
Restano inoltre esclusi i lavoratori assenti per stati patologici o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Il decreto ministeriale ribadisce che il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente al proprio datore di lavoro l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.
Se il lavoratore risulta assente all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico che ha eseguito la visita di controllo deve darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro e deve invitare il dipendente a sottoporsi alla visita ambulatoriale presso l’ufficio medico legale dell’INPS il primo giorno utile.
In caso di guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere al proprio medico un certificato sostitutivo, prima di riprendere l’attività lavorativa.
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