L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 22/01/2019 n.7E, ha istituito il nuovo codice tributo VAET denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, che deve essere indicato nel mod. F23 al fine di versare le maggiorazioni di alcune sanzioni in materia di lavoro previste dall’art. 1, c. 445, lett. d) della L. 145/2018.

L’intervento dell’Agenzia fa seguito alla nota prot. n. 0000460 del 17 gennaio u.s. con la quale l’INL ha espressamente richiesto l’istituzione di un nuovo codice tributo per la finalità di cui sopra.

La risoluzione ricorda che in sede di compilazione del modello di versamento F23 nel campo 6 “codice ufficio o ente”, dovrà essere indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Inoltre nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, saranno indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento; mentre nel campo 11 “codice tributo”, si dovrà indicare il codice tributo “VAET”.