Violazione orario di lavoro: sanzioni ridotte anche per il coobbligato rimasto estraneo al giudizio
A cura della redazione
L’INL, con la circolare 26/07/2018 n.11, ha precisato che il coobbligato che non ha presentato opposizione all’ordinanza ingiunzione può comunque fruire della rideterminazione delle sanzioni per violazione dell’orario di lavoro, purché il giudizio instaurato dall’altro condebitore sia ancora pendente o la sentenza non sia ancora passata in giudicato al momento del deposito della sentenza della Corte Cost. 153/2014.
Come si ricorderà la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittima la disposizione contenuta nell’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 66/2003, nel testo introdotto dall’art.1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 213/2004, nella misura in cui ha introdotto un regime sanzionatorio sensibilmente più severo rispetto a quello previgente, nonostante il legislatore, nell’ambito della legge di delega, avesse richiesto “in ogni caso (…) sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle integrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi“.
La perdita di efficacia della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 213/2004, a seguito della sentenza di incostituzionalità, ha inciso su tutte quelle situazioni giuridiche pregresse che erano ancora aperte o pendenti mentre non ha investito le vicende "chiuse", in quanto regolate da sentenze definitive (passate in giudicato), da atti amministrativi definitivi, oppure nei casi di decorrenza del termine di prescrizione o dal verificarsi di decadenza.
Sulla questione era intervenuto anche il Ministero del lavoro (circ. 37/12552 del 10/07/2014), fornendo le istruzioni operative ai propri uffici. In particolare questi ultimi dovevano provvedere a rideterminare gli importi scaturiti dalle predette violazioni secondo il regime sanzionatorio di cui all'art. 9 del r.d.l. n.692/1923 e all'art. 27 della legge n. 370/1934 nei casi di:
- rapporti ex art. 17 della L. n. 689/1981, non ancora oggetto di ordinanza ingiunzione, relativi a verbali di contestazione e notificazione di illeciti amministrarvi, contenenti le sanzioni di cui alla norma dichiarata incostituzionale;
- ordinanza ingiunzione emessa ma senza che sia spirato il termine per l'opposizione giudiziale;
- opposizione proposta quando il relativo giudizio sia ancora pendente, ovvero la sentenza non sia ancora passata in giudicato.
Invece, nei casi in cui il procedimento sanzionatorio risulti definitivamente chiuso (verbali già pagati, ordinanze per cui sono spirati i termini di opposizione, ovvero in caso di contenziosi con sentenze passate in giudicato), non trovano applicazione gli effetti della sentenza della Corte Cost., con la conseguente intangibilità degli atti adottati; ciò in quanto, ai sensi dell'art. 136 Cost., "quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione" salvo, evidentemente, le situazioni non ancora definite nel merito.
L’Ispettorato, interviene nuovamente sulla questione precisando che la rideterminazione delle sanzioni irrogate per violazione della disciplina sull’orari odi lavoro riguarda anche il coobbligato che non ha presentato opposizione all’ordinanza ingiunzione, per effetto dell’art. 1306, c.2 del c.c. secondo cui è consentito al condebitore rimasto estraneo al giudizio, di beneficiare comunque del giudicato favorevole all’altro condebitore che ha presentato ricorso purchè ricorrano tre condizioni: non sia intervenuto un giudicato diretto di segno sfavorevole, la sentenza di cui si invocano gli effetti favorevoli non sia fondata su ragioni personali del condebitore nei cui confronti è stata resa e il giudice abbia avuto cognizione sull’intero rapporto obbligatorio.
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