Vigilanza: gli ispettori possono ampliare l’ambito di accertamento
A cura della redazione

L’Ispettorato Nazionale del lavoro, con nota prot. 103/2017/RIS del 27 marzo 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’esercizio dell’attività di vigilanza da parte del personale ispettivo degli Istituti previdenziali.
L’attività ordinaria di tale personale, ha come obiettivo l’accertamento di specifiche fattispecie di non corretta applicazione della disciplina lavoristica, ovvero previdenziale o assicurativa, senza che sia prevista a priori – salvo ipotesi specificatamente indicate dall’Ufficio – una verifica di carattere generale. Così come avviene per gli accertamenti di carattere lavoristico, normalmente finalizzati al riscontro di specifiche fattispecie di violazione, anche gli accertamenti ispettivi nella materia previdenziale e assicurativa sono orientati alla verifica sul rispetto dei relativi obblighi nei confronti degli Istituti, ferma restando la contestazione, notificazione e gestione di quegli illeciti amministrativi, che il personale ispettivo INPS e INAIL era già tenuto a trattare prima dell’entrata in vigore del D.I. 28 dicembre 2016, che ha definito l’operatività dell’INL. Per tale motivo, il personale ispettivo degli Istituti dovrà evidenziare tale ambito di accertamento all’interno del verbale conclusivo, sostituendo la parte di testo “il presente verbale, che si riferisce al periodo dal … al …:” con il seguente testo: “il presente verbale, che si riferisce al periodo dal … al …, e attiene esclusivamente alla materia previdenziale/assicurativa di competenza dell’Istituto”.
Pertanto, qualora in fase di primo accesso o nel prosieguo dell’accertamento emergano, con evidenza, ipotesi di violazione di disposizioni normative in materia lavoristica che comportino la contestazione di ulteriori illeciti amministrativi, il personale ispettivo degli Istituti, fino a quando non saranno definiti i percorsi formativi sui diversi aspetti della vigilanza in materia di lavoro, avrà cura di interessare l’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine dar vita ad un unico accertamento, comprensivo sia della materia previdenziale/assicurativa che lavoristica. Analogamente, il dirigente territoriale dell’Ispettorato, unitamente al dirigente territoriale/referente regionale dell’Istituto, in presenza di violazioni previdenziali/assicurative nel corso di una vigilanza avente ad oggetto esclusivamente la materia lavoristica, valuteranno l’opportunità di ampliare l’ambito dell’accertamento ed unificarne gli esiti.
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