Vigilanza dell’INL “110 in sicurezza 2023”: oltre l’80 % delle imprese edili risultano irregolari
A cura della redazione
Il 29 Marzo 2023, nell’ambito della vigilanza “110 in sicurezza 2023” promossa e coordinata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro si è svolta un'operazione straordinaria, su tutto il territorio nazionale, di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di contrasto al sommerso nel settore dell'edilizia.
I risultati non sono incoraggianti: oltre l'80% dei 334 cantieri ispezionati sono risultati irregolari.
Cosa tratta?
L’estremo slancio del settore dell’edilizia legato ai recenti incentivi in materia fiscale ha messo in luce diversi punti critici relativamente al rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sul lavoro da parte degli “addetti ai lavori”.
La recentissima giornata di vigilanza nell’ambito di “110 in sicurezza 2023”, promossa e coordinata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ne è l’ennesima dimostrazione.
L’operazione straordinaria di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di contrasto al sommerso nel settore dell'edilizia ha interessato tutto il territorio nazionale, con la sola esclusione delle province di Trento e Bolzano e della regione Sicilia in funzione della loro autonomia speciale.
L’operazione è stata condotta da ispettori del lavoro con la collaborazione dei carabinieri dei Nuclei Ispettorato Lavoro, supportati da militari dei Comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri per un totale di 634 militari impiegati. Alle operazioni hanno preso parte anche personale ispettivo di ASL, INAIL e INPS.
La verifica ha interessato n. 723 aziende e n. 1795 posizioni lavorative.
Gli accertamenti hanno rilevato:
- 433 aziende irregolari
- 349 posizioni lavorative irregolari
- 116 lavoratori c.d. "in nero", tra cui 29 lavoratori extra-UE, tra i quali 17 senza permesso di soggiorno
- 568 prescrizioni per violazioni in materia di sicurezza
- 166 sospensioni dell'attività d'impresa
- 289 persone deferite alla AG in stato libertà per violazioni al D. Lgs. n. 81/08.
In merito al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale si rimanda a questo precedente articolo che tratta di una recente nota INL in materia.
In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono state contestate violazioni riconducibili principalmente a:
- rischio di caduta dall'alto,
- irregolarità dei ponteggi,
- rischio elettrico,
- omessa fornitura e utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale),
- organizzazione e viabilità inadeguata dei cantieri
- mancata protezione da investimento per caduta di materiali dall'alto.
Numerose le omissioni riguardanti
- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori,
- la formazione e informazione dei lavoratori,
- la redazione del DVR (documento valutazione rischi),
- la redazione del POS (piano operativo di sicurezza)
- la redazione del Pi.M.U.S (piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi).
L'importo delle sanzioni amministrative e ammende già comminate è pari a euro 3.038.828.
Quando entra in vigore
Le disposizioni in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale sono state radicalmente modificate dal D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 (c.d. decreto fiscale), convertito in “Legge 17 dicembre 2021, n. 215” che è entrato in vigore il 21 Dicembre 2021.
Indicazioni operative
Di seguito si riepilogano quelli che sono i principali obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per le varie tipologie di imprese che operano in cantiere.
Il LAVORATORE AUTONOMO deve:
- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D. Lgs. 81/08;
- munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, quando si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
- Deve eseguire la sua attività in autonomia (non può affiancarsi o subordinare ad altri il lavoro altrimenti diventa un’impresa)
- In presenza del coordinatore per l’esecuzione, deve adeguarsi alle sue disposizioni per quanto riguarda la sicurezza e deve rispettare il “piano di sicurezza e coordinamento” (PSC).
L’impresa AFFIDATARIA deve:
- verificare le condizioni di sicurezza del cantiere ed applicare il contenuto del PSC quando presente;
- Deve comunicare al committente i nominativi dei soggetti della propria impresa e le mansioni che questi ricoprono, in particolare secondo i recenti aggiornamenti normativi, devono indicare il personale che svolge la funzione di preposto;
- Deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che operano nel cantiere;
- deve controllare che le imprese esecutrici osservino le misure generali di tutela;
- deve accertarsi che i “piani operativi di sicurezza” (POS) delle imprese esecutrici siano congrui a quello proprio;
Oltre a questi ci sono i seguenti obblighi, comuni anche all’impresa ESECUTRICE:
- redigere il POS;
- recinzione del cantiere e l’accesso;
- curare l’accatastamento del materiale;
- adottare gli standard previsti nell’allegato XIII, che riguardano la logistica del cantiere e servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori.
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