Vietato pagare in contanti i richiedenti asilo perché anche loro possono aprire un conto corrente bancario o postale
A cura della redazione
L’INL, con la nota 5/06/2019 n. 5293, ha precisato che il datore di lavoro che paga in contanti la prestazione resa dal cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo, viene punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro prevista dal DL 113/2018.
L’intervento dell’INL fa seguito alla circolare dell’ABI indirizzata agli istituti di credito associati con quale sono state fornite precisazioni in merito agli obblighi di identificazione della clientela previsti in occasione dell’apertura di un conto corrente di base da parte dei richiedenti asilo, di cui al D.Lgs. n. 142/2015.
In particolare tali obblighi, secondo la normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2007, recante norme di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, impongono "l’identificazione della clientela attraverso il ricorso a documenti di identità o di altri documenti di riconoscimento ritenuti "equipollenti" ai sensi della normativa vigente" (cfr. art. 35, comma 2, D.P.R. n. 445/2000).
In merito alla nuova formulazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 142/2015, come modificato dall’art. 13, comma 1 lett. a), n.1, D.L. n. 113/2018, c.d. "Decreto Sicurezza", in cui per espressa disposizione normativa solo il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. c), del D.P.R. n. 445/2000, l’A.B.I. chiarisce che anche la ricevuta di verbalizzazione della domanda, di cui all’art. 4, comma 3, del decreto citato, è un documento munito di fotografia del titolare e, pertanto, appare idoneo a consentire l’identificazione personale del richiedente, ai fini dell’apertura di un rapporto continuativo comprensivo dei servizi bancari di base.
Quanto sostenuto dall’ABI risulta conforme alle indicazioni del Ministero dell’interno, che ha confermato che il modello C3 rilasciato da tutte le Questure, in esito alla presentazione della richiesta di protezione internazionale e definito, ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 142/2015, permesso di soggiorno provvisorio, "reca la fotografia del richiedente asilo e quindi presenta astrattamente le caratteristiche del documento di riconoscimento secondo la definizione dell’art. 1, lett. c) del D.P.R. n. 445/2000".
Pertanto, anche i richiedenti asilo titolari del predetto permesso di soggiorno provvisorio e del codice fiscale, ancorché solo numerico, possono procedere all’apertura di conto correnti.
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