L’INPS, con il messaggio 08/08/2013 n.12903, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 234/2011, ha precisato che l’assicurato ha il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità ed i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, che potranno essere optati fino alla loro durata, ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.
Secondo l’istituto previdenziale per poter esercitare correttamente il diritto di opzione è necessario che l’assicurato presenti alla sede INPS territorialmente competente la relativa domanda da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia in luogo dell’assegno ordinario di invalidità.
Se il lavoratore diventa titolare dell’assegno dopo che ha presentato la domanda per la disoccupazione oppure durante la fruizione di quest’ultima, può esercitare con apposita richiesta scritta la facoltà di opzione a favore del trattamento speciale entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento d’accoglimento della domanda di assegno di invalidità.
Nel caso in cui l’opzione non venga esercitata oppure venga esercitata in ritardo, l’importo del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia già corrisposto diventa non dovuto a partire dalla decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi a quest’ultimo.
In ogni caso quando il lavoratore sceglie il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.
La rinuncia al trattamento speciale può essere esercitata in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità.
La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.