La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14842 del 24 giugno 2009, ha stabilito che l'azienda non è tenuta a risarcire i danni alla vista del dipendente addetto al videoterminale se riesce a provare che il tipo di attività, nonostante sia svolta al computer, non provoca problemi di salute.
È necessario, prosegue la Suprema Corte, provare che l'attività a cui è stato adibito il lavoratore videoterminalista non provochi problemi di salute; in tal modo, venendo meno la colpa dell'azienda, al lavoratore non può essere riconosciuto il risarcimento né per il danno biologico né per quello morale.