Videosorveglianza: le necessità legate alla sicurezza del lavoro devono risultare nel DVR
A cura della redazione

L’INL, con la lettera circ. prot. n.. 302 del 18/06/2018, ha reso noto che l’autorizzazione ad installare strumenti che possono controllare a distanza i lavoratori viene concessa soltanto se le esigenze di sicurezza sul lavoro evidenziate dal datore di lavoro sono riscontrabili nel DVR a seguito dell’attività di valutazione dei rischi.
In via generale, l’oggetto dell’attività valutativa effettuata dall’INL, nel caso in cui venga richiesta l’autorizzazione ex art. 4 della L. 300/1970, consiste in un analitico esame delle motivazioni che giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate.
Se la richiesta di autorizzazione si basa su esigenze di sicurezza del lavoro, l’azienda è tenuta ad evidenziare le motivazioni di natura prevenzionistica che sono alla base dell’installazione degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori. Tali motivazioni devono risultare da apposita documentazione di supporto, qual è appunto il DVR.
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