L’ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 4619 del 24 maggio 2017, ha fornito chiarimenti in merito alla validità degli accordi sindacali, in materia di controllo a distanza dei lavoratori.

In premessa, si evidenzia come ai sensi dell'art. 4, L. n. 300/1970, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 151/2015 e dal D.Lgs. n. 185/2016, l'accordo con le rappresentanze aziendali costituisce il percorso preferenziale previsto dal Legislatore per l'installazione degli strumenti indicati dalla disposizione.

La procedura autorizzatoria pubblica, che coinvolge gli Ispettorati del lavoro - territoriali o nazionale - è infatti solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati. Tale posizione preferenziale implica, di conseguenza, che anche laddove sia stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio per i sistemi di controllo a distanza da parte dell'Ispettorato competente, in seguito a mancato accordo sindacale, l'autorizzazione in parola possa comunque essere sempre sostituita da un successivo accordo.