L'Agenzia delle entrate ha tenuto una videoconferenza sulla nuova legge 18/10/2001 n.383 (in G.U. n. 248 del 24/10/2001) sull'emersione del sommerso.
Tra le principali novità si segnalano le seguenti precisazioni:
Non possono essere fatti oggetto di regolarizzazione i lavoratori che hanno iniziato a lavorare irregolarmente dopo l'entrata in vigore della legge, anche se prima della presentazione della dichiarazione di emersione.
Non può essere tenuto conto dei lavoratori utilizzati in passato in modo irregolare se questi ultimi non sono più in forza all'impresa alla presentazione della domanda.
L'incremento del reddito imponibile dichiarato per gli anni oggetto del regime agevolato rappresenta una condizione richiesta unicamente per l'applicazione dell'imposta sostitutiva ex art.1, c.2, lett. a). Si precisa che i datori di lavoro possono di conseguenza presentare la denuncia di emersione anche in assenza di un incremento reddituale negli anni successivi al primo.
L'eventuale assenza di incremento reddituale soltanto in alcuni dei periodi di imposta agevolati non comporta la perdita dell'agevolazione fiscale di cui il contribuente ha beneficiato nei periodi in cui l'incremento si è verificato.
Il costo del lavoro a cui far riferimento per determinare il limite entro il quale è possibile applicare l'imposizione sostitutiva è dato da quanto corrisposto ai lavoratori irregolari fino alla data di presentazione della domanda di emersione, senza considerare quanto dato successivamente alla regolarizzazione dei lavoratori.
Le eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso (nel secondo e terzo periodo d'imposta) devono essere tenute in considerazione anche in ipotesi di sostituzione di un lavoratore regolarizzato con un lavoratore di nuova assunzione.
I lavoratori regolarizzati non possono essere considerati quali nuovi assunti. Non vanno pertanto inclusi ai fini del computo del credito d'imposta riconosciuto dalla legge 388/2000.