L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12 del 18 marzo 2020, ha fornito i primi chiarimenti in merito alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, in riferimento all’art. 60 del DL 18/2020 (proroga al 20.3.2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16.3.2020), si precisa che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, l’art. 8, c. 1, del DL 9/2020, ha disposto, tra l’altro, la sospensione fino al 30.42020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/1973 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

In proposito, l’art. 61, c. 2, del DL 18/2020 ha esteso la sopracitata sospensione, tra l’altro, ai soggetti operanti nei settori elencati al medesimo c. 2, lettere da a) a q).

Tanto premesso, nella tabella allegata alla risoluzione 12/2020, sono riportati, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’art. 8, c. 1, del DL 92020 e dall’art. 61, c. 2, lettere da a) a q), del DL 18/2020.