L’INL, con la circolare n. 4 dell’11 febbraio 2019, ha fornito chiarimenti in merito al regime delle preclusioni di accertamento ispettivo ex art. 3, c. 20, della L. 335/1995.

Com’è noto, la norma in esame dispone che “gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore”.

Allo scopo, l’Ispettorato ha osservato, in primo luogo, che le preclusioni di cui trattasi si riferiscono esclusivamente alle contestazioni contenute in “verifiche ispettive" ed operano, pertanto, solo in relazione all’attività di vigilanza, senza pregiudizio per le verifiche d’ufficio in ordine alla sussistenza dei crediti previdenziali ed alla regolarità delle posizioni assicurative.

Nell’ambito di verifiche ispettive effettuate in materia previdenziale ed assicurativa, le preclusioni operano limitatamente alle seguenti ipotesi:

  • la verifica ispettiva ha accertato la regolarità della posizione del datore di lavoro in materia previdenziale e assicurativa, in relazione agli specifici aspetti esaminati, limitatamente al periodo temporale, alle posizioni esaminate e allo specifico oggetto dell’accertamento e così come indicati nel verbale di attestazione di regolarità rilasciato al soggetto ispezionato;
  • a seguito dell'accertamento, il datore di lavoro ha provveduto a regolarizzare, sotto il profilo previdenziale ed assicurativo, le posizioni oggetto di accertamento, relative a tutti i periodi esaminati ed oggetto di contestazione.

La suddetta preclusione, pertanto, non si configura nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia provveduto alla integrale regolarizzazione delle contestazioni mosse.

Anche in caso di rilascio di attestato di regolarità o di regolarizzazione da parte del datore di lavoro, la norma esclude comunque, espressamente, il realizzarsi della preclusione nei casi in cui le ulteriori verifiche ispettive siano state originate “da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore”.

Inoltre, il regime delle preclusioni non opera in caso di accertamenti di violazioni compiute in materie diverse da quelle previdenziali ed assicurative.

In tutti i casi in cui una precedente attività ispettiva abbia avuto ad oggetto esclusivamente aspetti inerenti la regolarità amministrativa dei rapporti di lavoro, la preclusione si potrà, quindi, configurare soltanto in relazione agli eventuali effetti sul piano previdenziale e assicurativo dell’accertamento amministrativo (si pensi, ad esempio, alla regolarizzazione contributiva effettuata da parte del datore di lavoro a seguito della contestazione dell’impiego in “nero” di uno o più lavoratori per un determinato periodo) fatta salva, in ogni caso, la rilevanza dell’eventuale comportamento omissivo del datore di lavoro o della denuncia del lavoratore.