Il Ministero del lavoro, con la nota 15/06/2009 n.8781, ha fornito le modalità operative riguardanti la verifica che il servizio ispettivo delle DPL deve eseguire in ordine alla correttezza dei profili procedimentali delle richieste, nonché alcuni chiarimenti in merito all'esatta commisurazione degli importi retributivi sulla base dei quali quantificare il contributo integrativo.
Relativamente agli aspetti procedimentali il Ministero ricorda che l'azienda deve inserire nell'istanza anche i dati identificativi del tenutario del LUL al fine di consentire un più rapido e agevole accertamento ispettivo sulle ore di riduzione richieste, le presenze effettive dei lavoratori collocati in regime di solidarietà oltre al quantum di retribuzione calcolata sul monte ore ridotto. Questa precisazione vale nei casi in cui il datore di lavoro non gestisca direttamente il libro unico, ma la tenuta sia stata affidata al consulente del lavoro o ad altro professionista abilitato.
Particolare attenzione gli organi di vigilanza la dovranno prestare anche agli accordi sindacali che presentano una riduzione superiore al 50% dell'orario a tempo pieno.
Sempre sulla scia della semplificazione le DPL dovranno, entro 15 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, trasmettere la documentazione già verificata alla Direzione Generale Ammortizzatori sociale e I.O.
Per quanto invece riguarda il calcolo esatto del quantum del contributo integrativo da erogare all'impresa e ai singoli lavoratori interessati, il servizio ispettivo dovrà verificare la retribuzione lorda con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, relativa ai 12 mesi precedenti il periodo interessato alla riduzione dell'orario di lavoro.
Secondo il Ministero del lavoro rientrano nella base retributiva su cui calcolare il contributo: la paga base o minimo contrattuale, l'indennità di contingenza, l'EDR, gli scatti di anzianità, le mensilità aggiuntive e ogni altro elemento caratterizzato dalla stabilità dell'erogazione. Trova quindi applicazione quanto ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nella retribuzione globale di fatto rientrano anche le maggiorazioni e le indennità, nonché i superminimi che costituiscono voci della retribuzione diretta ordinaria erogate continuativamente.
Rimangono invece escluse, oltre le voci retributive non connotate dal requisito selettivo della continuità oppure corrisposte a titolo occasionale, le prestazioni non aventi natura retributiva erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti.
Infine, conclude la nota ministeriale, se la fruizione delle ferie venga a scadenza nel periodo dei tre mesi di contribuzione di solidarietà, le stesse sono ricomprese nel periodo di concessione del contributo a prescindere dalla modalità di fruizione. Questo al fine di evitare che il diritto alle ferie già maturate del lavoratore subisca una decurtazione in termini monetari in virtù della conseguente riduzione della retribuzione per orario ridotto.
Se le festività cadono in un giorno feriale, le stesse non devono rientrare nel calcolo delle ore ridotte, in quanto il lavoratore avrebbe comunque il diritto di goderne a prescindere dalla fruizione del contributo integrativo.