L’Inps, con il messaggio n. 441 del 9 gennaio 2012, ha fornito le indicazioni operative per la gestione amministrativa dei verbali ispettivi, dal momento della definizione dell’ispezione fino a quello dell’eventuale trasmissione del rapporto alla Direzione territoriale del lavoro competente, riepilogando, sinteticamente, i percorsi procedimentali che ciascun verbale può seguire.
In particolare, vengono evidenziate quattro situazioni:
1) Il verbale contesta illeciti amministrativi ex L. 689/81 diffidabili.
  - L’ispettore, nel verbale, assegna, al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido, il termine di 30 giorni per la regolarizzazione.
  - In caso di adempimento entro il predetto termine, il trasgressore è ammesso al pagamento di una sanzione pari al minimo edittale, con pagamento consentito entro il 15° giorno dalla scadenza (quindi, entro il 45° giorno dalla notifica del verbale).
  - Nel caso di mancato adempimento alla diffida nei termini assegnati, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione ridotta, ex art. 16 della L. 689/81, entro il termine di 60 giorni (importo pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo).
2) Adempimento spontaneo nel corso dell’ispezione.
  - L’ispettore evidenzia, sul verbale unico, l’adempimento ammettendo il trasgressore al pagamento della sanzione minima entro il  termine di 15 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento.
  - In mancanza di adempimento entro il suddetto termine, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, ex art. 16 della L. 689/81, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento giusta preventiva previsione evidenziata in verbale.
3) Il verbale contesta illeciti amministrativi ex L. 689/81 non diffidabili.
  - L’ispettore assegna il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale per il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta (importo pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo).
4) Il verbale contesta il reato di omesso versamento delle ritenute operate ai lavoratori.
  - Nelle ipotesi di mancato versamento delle ritenute operate ai lavoratori o ai collaboratori, l’ispettore assegna il termine di 3 mesi dalla notifica del verbale per la regolarizzazione; termine che non interferisce con quello più breve, di 30 giorni, assegnato al datore di lavoro per il pagamento della contribuzione evasa.