L’INPS, con la circolare 13/05/2011 n.75, facendo seguito alle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro con la circolare 41/2010, in ordine alla corretta e omogenea applicazione della normativa in materia di accesso ispettivo e verbalizzazione unica, ha precisato che anche gli ispettori dell’Istituto di previdenza dovranno redigere il verbale di primo accesso ed il verbale unico a conclusione dell’accertamento.
In merito al verbale di primo accesso, la circolare 75/2011 ricorda che i verbali ispettivi, essendo atti pubblici, fanno fede fino a querela di falso della loro provenienza, delle dichiarazioni in essi contenuti e degli altri fatti che l’ispettore, in quanto pubblico ufficiale, attesta essere avvenuti in sua presenza. In caso contrario, le dichiarazioni rese dai lavoratori non sono dotate di valenza probatoria precostituita, ma possono formare oggetto di libero apprezzamento da parte della magistratura, così come affermato dalla Corte di Cassazione 15702/2004.
Precisazioni vengono fornite anche in merito al potere di diffida dato che l’art. 33 della L. 183/2010, modificando il DLgs 124/2004, lo ha esteso anche al personale ispettivo dell’istituto previdenziale, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria, qualora accertino violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Per quanto riguarda la titolarità del potere di diffida, la nuova disposizione normativa conferma le attribuzioni previgenti affiancando agli ispettori del lavoro anche gli ispettori degli Istituti previdenziali per le inadempienze da loro rilevate e comunque riconducibili, fatta eccezione per la maxisanzione e per le violazioni in materia di LUL, alla sola materia previdenziale.
L’INPS evidenzia anche che per effetto delle previsioni dell’art. 13, c.5, DLgs 124/2004, l’adozione della diffida interrompe i termini per la contestazione mediante notificazione degli illeciti amministrativi riscontrati, fino alla scadenza dei termini per la regolarizzazione e per il pagamento della sanzione minima.
Infine gli ispettori INPS sono tenuti anche alla redazione del verbale unico che racchiude in un solo documento la contestazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza e consente di evitare la redazione di una molteplicità di provvedimenti. Le contestazioni delle diverse tipologie di violazioni ed i relativi importi sanzionatori sono contenute in un unico atto e nel verbale stesso si può reperire ogni elemento utile ed idoneo, specificamente esaminato ed evidenziato da parte degli ispettori che hanno redatto il verbale, ai fini di una corretta ed esaustiva notificazione delle violazioni rilevate nel corso della verifica ispettiva.
E’ indispensabile anche che nel verbale unico vengano indicati tutti gli elementi documentali che sono stati ritenuti idonei a conferire certezza in ordine al riscontro nonché alla contestazione degli illeciti, al fine di consentire adeguata tutela del diritto di difesa, e in coerenza con l’obbligo dell’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione nel verbale unico  (art. 33, c.4 , L. 183/2010).