Veneto: un accordo definisce la procedura per fruire della CIG in deroga
A cura della redazione
Il 1° dicembre 2016, tra Confartigianato imprese veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto e le organizzazioni sindacali dei lavoratori è stato siglato un accordo interconfederale che fa seguito alle linee guida del 22 novembre u.s. per fruire della CIG in deroga, al fine di fornire le necessarie modalità operative.
In particolare l’impresa artigiana e/o associata che intende ricorrere all’attivazione della CIG in deroga per le ipotesi previste dall’accordo quadro della regione Veneto del 22/11/2016 (che ha regolamentato la possibilità di fruire fino ad un massimo del 50% delle risorse disponibili dei trattamenti di integrazione salariale 2016 in deroga ai criteri individuati dal DM 83473/2014) deve darne comunicazione, tramite raccomandata A/R, PEC o fax alle tre OOSS provinciali di categoria ed a una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni regionali che hanno sottoscritto l’accordo, almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione.
Copia della comunicazione deve essere allegata alla domanda in CO Veneto se la procedura di consultazione sindacale si conclude senza la sottoscrizione del relativo accordo.
Qualora nei 3 giorni lavorativi successivi all’invio della comunicazione da parte dell’azienda, non vi siano comunicazioni da parte delle OOSS di richiesta di esame congiunto, la procedura si intende completata.
Mentre se il sindacato richiede l’incontro, questo dovrà esaurirsi in tempo utile per poter accedere al trattamento di CIGD. Al termine verrà redatto verbale di accordo sindacale nel quale si dovrà indicare obbligatoriamente che l’inizio del periodo di trattamento di CIGD decorrerà entro la fine del 2016.
Il verbale dovrà riguardare un unico periodo consecutivo di trattamento integrativo in deroga, non frazionabile.
Dopo la procedura l’azienda provvederà agli adempimenti amministrativi necessari per l’attivazione dell’ammortizzatore sociale, presentando tramite il portale CO Veneto la relativa domanda entro il termine di 20 giorni dall’inizio del trattamento in caso di prima richiesta, nuova richiesta o prolungamento, ed entro il 16 dicembre 2016 nel caso di CIGD a seguito di conclusione il 31 dicembre o in data successiva di presentazione FSBA/FIS/CIGO/CIGS/contratti di solidarietà.
A favore delle imprese che utilizzano la procedura predetta è prevista una prestazione EBAV, a titolo di rimborso forfettario del contributo addizionale INPS, pari a 105 euro mensili per ogni dipendente, calcolata sulla base dell’effettivo consumo orario nel periodo CIGD. L’impresa deve risultare aderente a EBAV ed in regola con i versamenti alla bilateralità.
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