Rapporto di lavoro
Veneto, stop alle sanzioni in materia di lavoro
A cura della redazione
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’ordinanza n. 3906 del 13 novembre 2010, ha disposto i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.
Al fine di fornire i necessari elementi istruttori al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e la possibile sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il Commissario delegato, avvalendosi dei comuni, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza predispone l'elenco delle imprese che a causa dell'esondazione dei fiumi abbiano subito il fermo della propria attività economica e siano state oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente autorità comunale. Analogamente il Commissario delegato predispone l'elenco dei cittadini costretti all'evacuazione dalle proprie abitazioni.
Nei confronti dei soggetti operanti alla data degli eventi calamitosi nei comuni individuati dal Commissario delegato, nonchè delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti in comuni non interessati dagli eventi alluvionali, che alla data del 31 ottobre 2010 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, rientrante nell'elenco, non si applicano le sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a far data dal 31 ottobre 2010 e fino al 30 giugno 2011.
Nel medesimo periodo è fatto comunque obbligo di trasmettere ai centri per l'impiego il modello «Unificato Urg».
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