La regione Veneto e le parti sociali il 30/03/2009 hanno sottoscritto un accordo quadro che regolamenta la concessione della Cigs in deroga nel limite massimo di 10 milioni di euro così come stabilito dal DM 19/02/2009.
Tra le particolarità in esso contenute si evidenziano le seguenti:
- Gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere concessi a tutte le imprese artigiane e del settore terziario comprese quelle generalmente escluse avendo la crisi carattere generale.
- Sono previsti due periodi massimi di durata del trattamento di integrazione salariale: non superiore a 90 giorni e non superiore a 60 giorni a seconda dei lavoratori interessati.
- La CIGS in deroga può essere erogata anche agli apprendisti e ai lavoratori somministrati.
- L'impresa può presentare domanda di CIGS in deroga per uno o più lavoratori anche quando gli altri lavoratori sospesi non hanno ancora esaurito i loro periodi tutelati.
- La CIGS in deroga potrà essere utilizzata anche per i lavoratori che non possono accedere, per mancanza dei requisiti soggettivi, alla disoccupazione ordinaria e alla disoccupazione a requisiti ridotti, fermo restando il requisito pari a 90 giornate di anzianità contributiva.
- Alle imprese artigiane di tutti i settori e alle imprese fino a 15 dipendenti sono assegnati 7,5 milioni di euro dei 10 previsti dal decreto ministeriale. Alle aziende commerciali e turistiche fino a 50 dipendenti nonché alle imprese del settore industria sono assegnati i restanti 2,5 milioni.
- L'azienda deve inoltrare le domande di CIGS ed il verbale di consultazione sindacale anche all'amministrazione regionale al fine di coinvolgere maggiormente la regione nelle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali.