Veneto: le aziende dell’autotrasporto potranno fare ricorso all’orario di lavoro plurisettimanale
A cura della redazione
La Confartigianato imprese Veneto, il 5 novembre 2018, ha siglato con la CNA Veneto, la Casartigiani Veneto e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, il contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore autotrasporto merci del Veneto, che tra le varie disposizioni prevede anche la messa a disposizione dei lavoratori di strumenti di welfare aziendale del valore di 196 euro per gli anni 2019 e 2020.
Hanno diritto a tali strumenti i lavoratori in forza rispettivamente al 1° gennaio 2019 e 1° gennaio 2020 una volta superato il periodo di prova.
Inoltre il nuovo accordo consente il pagamento rateale anticipato su base mensile in dodicesimi dell’intera quota della tredicesima e/o della quattordicesima prevista dal CCNL. Ai fini operativi, l’impresa che intende applicare tale dispositivo, opererà il calcolo del rateo dell’istituto/i prescelti (13esima e/o 14esima) sulla base della retribuzione in atto il primo mese di corresponsione.
Viene anche previsto che in caso di nuove assunzioni fino al 31 dicembre 2019, sia di personale viaggiante che non, con contratto a tempo indeterminato, le imprese che non hanno proceduto a licenziamenti collettivi, possono applicare la maturazione dei ROL con le modalità contenute nel testo del CCNL. Queste modalità potranno essere applicate per i successivi 3 anni dalla data di assunzione e comunque una sola volta nella vita lavorativa del lavoratore, a prescindere dall’impresa da cui è dipendente.
L’azienda potrà far ricorso a regimi di orario di lavoro plurisettimanale su base annuale con meccanismi di accantonamento e compensazione che potranno avvenire nell’arco temporale di 4 mesi, previa comunicazione ai dipendenti.
In caso di ritiro della patente da parte dell’autorità per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, anche qualora tale ritiro sia dovuto a comportamenti addebitabili all’autista, al di fuori dell’esercizio delle proprie mansioni, viene confermata la quantità e la modalità di erogazione del sussidio EBAV.
A decorrere dal 1° gennaio 2019 le quote mensili di versamento al 2° livello saranno pari a Euro 11,72 a carico del datore di lavoro e a 0,56 a carico del lavoratore. Dette quote vanno versate ad Ebav unitamente alle quote di primo livello.
Sempre dal 1° gennaio 2019, l’azienda artigiana non aderente è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o all’atto dell’assunzione, il nomenclatore di Sani.in.veneto e gli eventuali successivi aggiornamenti.
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