La regione Veneto, con la delibera 23/07/2013 n.1324, ha fornito la regolamentazione che deve essere seguita per l’avvio dei tirocini formativi avviati presso un soggetto ospitante in una sede operativa ubicata nel territorio veneziano.
Rimangono invece esclusi i tirocini curriculari, per i quali valgono le previsioni dei piani di studio e di offerta formativa, i tirocini per l’accesso alla professione disciplinati da specifiche normative di settore, i tirocini per i migranti extracomunitari e i tirocini transnazionali, realizzati nell’ambito dei programmi comunitari.
I tirocini formativi e di orientamento possono essere avviati con neo qualificati, neo diplomati, neo laureati e neo dottorati. I tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo possono invece essere avviati con disoccupati/inoccupati, lavoratori sospesi dal lavoro, disabili, soggetti in condizione di svantaggio e categorie particolarmente svantaggiate.
Infine i tirocini estivi di orientamento possono essere avviati con gli studenti universitari o con quelli regolarmente iscritti ad un istituto scolastico di secondo grado o di formazione professionale.
In merito ai limiti numerici, la delibera stabilisce che sono esclusi dal computo i tirocini in favore dei disabili ex lege 68/1999 ed i soggetti e persone svantaggiate in situazioni di fragilità sociale nonché immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Il tirocinio viene sospeso in caso di astensione obbligatoria per maternità, nonché di lunga assenza per infortunio o malattia, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante indipendentemente dal profilo professionale, dal progetto formativo e dalla collocazione temporale del tirocinio.
Possono invece essere ripetuti più volte tra le stesse parti i tirocini estivi di orientamento, i tirocini nei confronti dei disabili, dei soggetti in condizione di svantaggio e delle categorie particolari di persone svantaggiate. Può invece essere ripetuto una sola volta invece il tirocinio di breve durata realizzato all'interno di percorsi di riqualificazione professionale.
In merito all'impegno orario la regione Veneto stabilisce che lo stesso non dovrà superare l’orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.
Con la medesima convenzione è possibile avviare più tirocini.
Infine in merito all'indennità di partecipazione, tenuto conto delle novità di cui alla Legge 92/2012 i tirocini devono prevedere la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 400 euro lordi mensile, riducibili a 300 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.
Nei tirocini in cui si prevede un impegno orario mensile fino a 80 ore, la misura dell’indennità verrà ridotta del 50%.