Il Garante per la Privacy, con il provvedimento n. 370 del 4 ottobre 2011, ha precisato che è possibile, nell’ambito del rapporto di lavoro, sottoporre il veicolo aziendale a sistemi di localizzazione, anche senza il consenso dell’interessato, purchè siano rispettate determinate condizioni.

Innanzi tutto, il sistema di localizzazione e di comunicazione della posizione, installato sul veicolo, deve essere giustificato, unicamente, da esigenze di carattere organizzativo, produttivo o per la sicurezza sul lavoro. Quindi, deve essere rispettato l’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, autorizzazione del competente organo periferico del Ministero del Lavoro.

Inoltre:

-          il veicolo non deve essere monitorato in maniera continuativa, ma solo quando ciò sia necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite;

-          i tempi di conservazione dei dati acquisiti devono essere commisurati alle finalità suddette (ad esempio, i dati personali necessari per la compilazione del LUL possono essere conservati per 5 anni);

-          all’interno del veicolo, devono essere collocati vetrofanie recanti l’indicazione “Veicolo sottoposto a localizzazione” o altri avvisi ben visibili.