Valutazione dei rischi: il rinvio della norma non cancella l'obbligo
A cura della redazione

L'Ispesl, nel documento che fornisce le linee guida all'applicazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici sui luoghi di lavoro, ha precisato che, nonostante l'entrata in vigore delle norme relative abbia subito un differimento, l'azienda è, comunque, tenuta alla valutazione dei rischi.
In particolare, gli articoli 28 e 29 del Testo Unico Sicurezza, impongono, al datore di lavoro, l'obbligo di effettuare la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici e alle radiazioni ottiche artificiali.
L'Istituto ha, inoltre, ricordato che, per ciò che concerne gli obblighi formali delle aziende che occupano fino a 10 dipendenti, fino al 30.6.2012, i datori di lavoro interessati possono continuare ad autocertificare la valutazione dei rischi, in attesa dell'emanazione di un decreto interministeriale che specifichi le procedure standardizzate.
Infine, si è sottolineato come, in relazione ai componenti l'impresa familiare, ai lavoratori autonomi che compiono opere o servizi, ai coltivatori diretti del fondo, ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti (art. 21 del Testo Unico Sicurezza), gli unici obblighi previsti dalla normativa riguardano:
- utilizzo di attrezzature di lavoro sicure;
- disposizione e utilizzazione del Dpi (dispositivo di protezione individuale);
- utilizzazione di tessera di riconoscimento in occasione di lavori in appalto o in subappalto.
Le imprese ed i soggetti di cui sopra, pertanto, non sono obbligati (se non in virtù di apposito accordo privato, ad esempio, col committente) ad effettuare la valutazione dei rischi, né ad effettuare la sorveglianza sanitaria.
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