L'art. 2113 c.c. recita che le rinunce e le transazioni che hanno ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge e contratti o accordi collettivi non sono valide. Nel divieto sancito dal codice civile non vi rientra però la fattispecie che ricorre nel caso in cui il lavoratore ed il datore di lavoro concludono un patto per la sospensione del rapporto di lavoro e la relativa retribuzione. Infatti in questo caso la perdita del corrispettivo deriva dalla mancata esecuzione della prestazione. Infatti precisa la Suprema Corte con la sentenza 19/05/2003 n.7843, al di fuori delle espresse deroghe legali (esempio, malattia, infortunio e maternità) o contrattuali dove la retribuzione viene comunque erogata anche senza prestazione lavorativa, in via generale vige il principio che il compenso economico spetti soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita. Pertanto la Corte di Cassazione ritiene che un patto simile a quello sopra ricordato non può configurare una rinuncia ad un diritto ex art. 2113 c.c.