La Corte di Cassazione, con la sentenza 22/04/2011 n.16168, ha deciso che il datore di lavoro che intende pignorare crediti retributivi vantati dal dipendente nei confronti dell’azienda incontra il limite del quinto previsto dall’art. 545 cpc.
Più precisamente secondo la Suprema Corte il sequestro conservativo presso il datore di lavoro di somme di denaro relative a crediti retributivi può essere disposto in misura non superiore al quinto delle stesse, valendo in proposito i medesimi limiti posti dall'art. 545 cod. proc. civ. all'esecuzione del pignoramento.
Cambia così rotta l’orientamento (Cass. 35531/2010) secondo cui il sequestro conservativo può avere ad oggetto una somma di denaro proveniente da un credito di lavoro senza che valgano i limiti dell'esecuzione del pignoramento.
Infatti sostenere che il limite posto all'efficacia del sequestro delle somme rientranti nel concetto di retribuzione debba essere valutato esclusivamente in fase esecutiva sembra porsi apertamente in contrasto con l'articolo 316 del cpc che richiama espressamente i limiti del pignoramento previsti dalla legge, limiti che sono imposti sia al pubblico ministero che al giudice, compreso il tribunale del riesame, cui deve riconoscersi il potere dovere di verificare se tale limite è stato rispettato.