Vademecum ispezioni: pubblicato il codice di comportamento 2013
A cura della redazione

Vademecum ispezioni: pubblicato il codice di comportamento 2013
Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, ha pubblicato il codice di comportamento a cui deve attenersi il personale ispettivo inquadrato nei diversi livelli dell’Amministrazione, compresi i militari dell’Arma dei Carabinieri, nell’espletamento dei compiti di controllo e verifica in materia di lavoro.
Prima di tutto viene stabilito che l’accertamento possa essere eseguito anche su richiesta. In questo caso al lavoratore denunciante viene ricordato che può definire la controversia in sede di conciliazione monocratica.
Il datore di lavoro ha la possibilità di farsi assistere nel corso dell’accertamento, da un professionista abilitato ex art.1 L. 12/1979 affinchè presenzi alle attività di controllo e verifica. A tal fine verranno annotati nei verbali gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale.
Gli accertamenti ispettivi consistono di norma nell’identificazione delle persone presenti, nell’acquisizione delle dichiarazioni, nell’esame della documentazione aziendale, nella descrizione delle lavorazioni svolte, anche in relazione alla valutazione del rischio assicurato e alla situazione della sicurezza sul lavoro.
L’esame della documentazione viene effettuato presso la sede del soggetto ispezionato ovvero, ove funzionale alle esigenze dell’accertamento, presso gli studi dei professionisti abilitati o presso l’ufficio di appartenenza del personale ispettivo procedente.
In fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori non è ammessa la presenza del datore di lavoro e/o del professionista.
Una volta compiute le attività di verifica e comunque a conclusione del controllo, il personale ispettivo redige il verbale di primo accesso.
Se non è possibile definire l’accertamento sulla base della documentazione già prodotta, in ottemperanza al verbale di primo accesso e pertanto se sono necessarie ulteriori indagini, viene redatto il verbale interlocutorio contenente la richiesta motivata di documenti e informazioni, nonché l’espressa menzione che gli accertamenti sono ancora in corso.
Il verbale unico che viene redatto a conclusione della visita ispettiva, deve contenere ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti e assicurare il diritto di difesa del presunto trasgressore, anche attraverso un rinvio al verbale di primo accesso e/o al verbale interlocutorio.
Se vengono rilevati illeciti penali il personale ispettivo ne dà notizia in maniera compiuta alla Procura della Repubblica. Resta salva l’adozione della prescrizione obbligatoria.
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