Vacanze e gestione del lavoro domestico
A cura della redazione
Assindatcolf, sul proprio sito internet, ha ricordato che se la colf, la badante o la baby sitter è stata assunta in regime di convivenza, il Ccnl prevede che il lavoratore sia tenuto, ove richiesto dalla famiglia, a recarsi in trasferta in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie.
Il comunicato evidenzia che si deve prestare particolare attenzione ad inserire l’obbligo della trasferta nella lettera di assunzione.
Infatti, nel caso in cui il citato obbligo non venga inserito, bisognerà riconoscere al lavoratore una diaria giornaliera del 20% sulla retribuzione minima sindacale del suo livello.
Se la famiglia avesse l’esigenza, ad esempio, di portare la baby sitter assunta ad ore nella residenza secondaria presso la località di villeggiatura per assistere i bambini a tempo pieno è possibile trasformare temporaneamente il contratto da ore a convivenza.
L’importante, sottolinea Assindatcolf, è che anche in tali località al lavoratore vengano garantiti i riposi settimanali e rimborsate le eventuali spese di viaggio.
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