La Corte di cassazione, con l’Ordinanza n. 14848 del 28 maggio 2024, ha disposto che è orario di lavoro e quindi va retribuito, il tempo che intercorre dall’ingresso in azienda, dove è collocato il sistema di timbratura del cartellino, fino al raggiungimento della postazione di lavoro.

Nel caso che ha formato oggetto dell’intervento della Suprema Corte tre lavoratori si sono rivolti al giudice del lavoro affinché riconoscesse come orario di lavoro da retribuire, il tempo intercorrente dal tornello d’ingresso (dove avviene la timbratura del cartellino) fino al luogo di lavoro e viceversa quando a fine giornata sono in uscita.

Infatti, questo comportava per i lavoratori la necessità di presentarsi in anticipo ai tornelli per la timbratura, posti all’ingresso della sede aziendale, per poter raggiungere tempestivamente la propria postazione ed effettuare la procedura di log in entro l’orario di lavoro prestabilito. Situazione analoga per la fase di log out ed uscita dall’azienda.

I giudici di merito hanno accolto la domanda dei ricorrenti, riconoscendo il diritto a ricevere la retribuzione per il predetto lasso di tempo.

L’azienda ha così proposto ricorso in Cassazione la quale ha basato la sua decisione partendo dalla definizione di orario di lavoro di cui al D. Lgs. 66/2003 e dalla normativa comunitaria, con specifico riferimento alla Direttiva 2003/88/CE. Quest’ultima, infatti, esclude dall’orario di lavoro il periodo durante il quale i lavoratori possono gestire liberamente il tempo a disposizione, mentre rientra nell’orario di lavoro il lasso di tempo in cui i lavoratori sono a disposizione del datore di lavoro e quindi obbligati giuridicamente.

Di fatto, in materia di orario di lavoro, il principio fondamentale è quello dell’eterodirezione, ovvero la dipendenza del lavoratore dalle direttive aziendali, nonché il principio di diritto secondo cui “il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie”.

In conclusione, l’Ordinanza si allinea all’orientamento consolidato (Cassazione 27008/2023, dall’Ordinanza 27799/2017 e dall’Ordinanza 12935/2018), secondo cui il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nel concetto di attività lavorativa laddove lo spostamento sia funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa, proprio come le attività preparatorie e preliminari allo svolgimento della mansione.