Va indicato nel certificato di malattia il precedente evento morboso del lavoratore
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 12 ottobre 2011, n. 19405, ha precisato che, al fine di evitare che al lavoratore venga effettuata la trattenuta relativa ai tre giorni di carenza, il medico è tenuto ad indicare nel certificato di malattia se l’evento morboso fa seguito ad uno già avvenuto in precedenza. Più precisamente, l’Istituto previdenziale, chiarisce che se l’evento morboso si configura come continuazione dello stato patologico in corso, il medico curante deve farne menzione negli appositi campi previsti nel certificato e nell’attestazione di malattia. Inoltre la stessa annotazione deve essere riportata anche nel caso di ricaduta. Ipotesi questa che ricorre quando il lavoratore, rientrato in servizio dopo un periodo di assenza per malattia, è costretto ad assentarsi nuovamente a causa di uno stato patologico riconducibile al precedente evento morboso nell’arco temporale di 30 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa. L’annotazione servirà a configurare la seconda assenza per malattia non come un nuovo evento morboso, ma una prosecuzione del primo, con la conseguenza che l’INPS non effettuerà la trattenuta dei giorni di carenza e potrà effettuare correttamente il calcolo dell’elevazione della misura dell’indennità in base ai limiti temporali previsti dalla normativa.
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