Infor.MO, il sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi sul lavoro, ha permesso la pubblicazione di un’analisi riguardante gli infortuni correlati all’utilizzo dei carrelli elevatori

Cosa tratta?

La scheda informativa in oggetto fa riferimento ai casi di infortunio mortale presenti nella banca dati del sistema Infor.Mo in cui si è registrata la presenza ed il coinvolgimento attivo nella dinamica di un carrello elevatore.

L’obiettivo è quello di porre l’attenzione su alcuni dati significativi che emergono dall’analisi dei casi, e al contempo evidenziare le principali misure da mettere in atto per consentire di evitare, o quanto meno ridurre, il ripetersi degli eventi che vedono il coinvolgimento di un carrello.

Sono registrati 245 eventi, su un totale di circa 5.500 casi, tra il 2002 ed il 2020, i settori produttivi in cui operavano le aziende di appartenenza degli infortunati erano prevalentemente due, Attività manifatturiere e Trasporti e magazzinaggio, mentre l’anzianità nella mansione degli infortunati era in grandissima parte oltre i 3 anni, con oltre il 63% del totale. Cranio e sedi multiple risultano le voci maggiormente ricorrenti per quanto riguarda la sede della lesione, con valori rispettivamente del 31% e del 25% circa. Interessante notare come la voce preponderante relativamente alla natura della lesione sia lo schiacciamento, con un valore molto alto, il 52% circa, a fronte di un 35% per le fratture, sintomo del fatto che l’impatto con un carrello o con i materiali trasportati dai carrelli comporta spesso danni di una certa gravità.

Nella gran parte dei casi l’evento infortunistico registra l’investimento di qualche lavoratore a piedi da parte di un carrello, un’altra casistica abbastanza diffusa è quella in cui un lavoratore a piedi viene colpito dal carico movimentato durante la fase di sollevamento o abbassamento delle forche.

 

Quando entra in vigore?

Scheda informativa pubblicata il 31 ottobre 2023.

Indicazioni operative

Nell’utilizzo dei carrelli elevatori un rischio rilevante è rappresentato dal tema della viabilità (interna ed esterna agli stabilimenti) più che da problematiche di funzionamento/assetto dell’attrezzatura di sollevamento. Non irrilevante nemmeno l’uso improprio o in condizioni non ottimali. Per tale motivo le misure di prevenzione, dando per scontato che le misure di protezione per la grandissima parte dei carrelli elevatori sono rappresentate dalla presenza sul mezzo di ROPS e cinture di sicurezza, possono essere ricondotte alle tre macro-categorie di misure tecnico-strutturali, misure organizzative e misure procedurali. Di seguito alcuni spunti preventivi:

  • predisposizione di un lay-out di viabilità aziendale interna ed esterna che tenga conto non solo delle fasi di carico/scarico di materiali/prodotti in ingresso e uscita, delle movimentazioni degli stessi e delle postazioni di lavoro, ma anche della presenza di soggetti terzi che potrebbero frequentare l’azienda;
  • considerare, nell’ambito della progettazione del lay-out, le aree di parcheggio dei mezzi di trasporto o rimorchi, ma anche delle auto, stante la necessità di attesa che hanno i trasportatori/visitatori mettendo a loro disposizione apposita area di ristoro/sosta;
  • suddivisione dei percorsi per pedoni e mezzi, prediligendo separazioni fisiche come barriere new jersey o equipollenti;
  • formazione, informazione e addestramento: il carrello elevatore rientra tra le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione de- gli operatori ai sensi dell’art. 73 comma 5 del d.lgs. 81/2008;
  • sorveglianza sanitaria: l’addetto autorizzato alla conduzione del carrello elevatore deve essere sottoposto ad uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria per l’accertamento dell’assenza di tossico- dipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • vigilanza e controllorocedere alla individuazione del preposto che sovrintenda alle attività connesse all’utilizzo dei carrelli elevatori;
  • definizione di una procedura per i flussi di circolazione aziendali (ad esempio prediligendo i sensi unici);
  • definizione di una procedura per l’autorizzazione all’uso del carrello da parte dell’addetto (incarico, formazione e sorveglianza sanitaria);
  • definizione di una procedura di consegna dei DPI specifici da utilizzare per tali attrezzature.