È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2011, la legge n. 47/2011, di conversione del D.L. n. 5/2011, con il quale, solo per l’anno 2011, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, è stata dichiarata festività nazionale la giornata del 17 marzo.
Come noto, alla giornata sono state applicate le regole previste per le atre festività dalla legge n. 260/1949.
Tuttavia, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le imprese private, unicamente per quest’anno, si è stabilito che gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse ex L. n. 54/1977 non si applicano a tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale di cui sopra.
In pratica, il Legislatore, oltre a quella del 4.11, ha previsto, in sostituzione, una qualsiasi delle altre ex festività (S. Giuseppe, 19 marzo; Ascensione, mobile; Corpus Domini, mobile; SS. Pietro e Paolo, 29 giugno), in modo da venire in soccorso di tutti quei rapporti di lavoro che non prevedono particolari trattamenti per la prima (4.11).