L’INL, con la nota n. 1229 del 16 giugno 2022, ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo del modello Unirete di cui al D.M. 205 del 29 ottobre 2021.

La nota precisa che le imprese della rete devono utilizzare il modello in questione sia per i distacchi intra-rete sia fuori dalla rete, ma sempre ed esclusivamente in relazione a lavoratori in regime di codatorialità. In tal senso, il modello Unirete va dunque utilizzato nel caso in cui un lavoratore in regime di codatorialità sia distaccato presso una impresa appartenente alla rete (evidentemente non co-datore) oppure ad impresa non appartenente alla rete mentre, nel caso in cui il distacco coinvolga lavoratori non in codatorialità, occorre utilizzare il modello Unilav tradizionale.

Un secondo aspetto esaminato è quello della “rete soggetto” che, essendo giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria, ha la facoltà di assumere direttamente i propri dipendenti da impiegare nella realizzazione degli obiettivi prefissati nel programma di rete. Se tali dipendenti vengono occupati presso le imprese retiste è necessario utilizzare il modello Unirete.  Infatti, specifica l’Ispettorato, la “messa a fattor comune” dei dipendenti nell’ambito di una rete-soggetto è consentita laddove le parti contraenti abbiano scelto di aderire al regime di codatorialità nella gestione dei rapporti di lavoro.