Unioni civili: in Gazzetta ufficiale i decreti attuativi
A cura della redazione
Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 22 del 27/01/2017 tre decreti legislativi (nn.5, 6 e 7), datati 19 gennaio 2017, che attuano le disposizioni contenute nella L. 76/2016 che ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina sulle unioni civili.
In particolare il D.lgs. 5/2017 ha provveduto ad adeguare le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché ad apportare modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili.
Il provvedimento regolamenta, tra le altre cose la costituzione dell’unione civile. Si prevede che la richiesta vada presentata all’ufficio dello stato civile del Comune scelto dalle parti. L’ufficiale dello stato civile verifica l’esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione rilasciata dal richiedente l’unione civile e redige processo verbale.
Se viene accertata l’insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento, l’ufficiale dello stato civile né dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell’unione civile.
Se invece non sussistono impedimenti, trascorso il termine di 30 giorni dalla redazione del processo verbale l’ufficiale dello stato civile può procedere alla costituzione dell’unione civile.
Il D.lgs. 6/2017 ha invece apportato le dovute modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili.
In sostanza viene previsto che per gli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Pertanto quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Infine il D.lgs. 7/2017 modifica e riordina le norme di diritto internazionale privato. Più precisamente viene previsto che la capacità e le altre condizioni per costituire l’unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell’unione civile stessa. Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana.
Qualora la produzione del nulla osta all’unione civile è preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato oppure da un’autocertificazione.
L'unione civile è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione.
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