L’INPS, con il messaggio 10/04/2019 n.1475, ha precisato che al fine di consentire ai datori di lavoro e ai consulenti del lavoro di perfezionare l’organizzazione degli elementi informativi sulla base delle procedure gestionali utilizzate, l’utilizzo del nuovo elemento TipoRetrMal del flusso UniEmens, è rinviato ai periodi di competenza del mese di maggio 2019.

L’intervento dell’INPS fa seguito al messaggio n. 803/2019 con il quale sono state fornite le istruzioni operative per l’assolvimento degli obblighi informativi ai fini previdenziali relativi ai lavoratori per i quali sia applicabile, sulla base del quadro normativo vigente, l’assicurazione economica di malattia. A titolo esemplificativo, quindi, l’elemento <TipoRetrMal> non deve essere compilato nelle denunce relative ai lavoratori con qualifica dirigenziale e ai lavoratori con qualifica impiegatizia del settore industria.

L’INPS ricorda che l’elemento <TipoRetrMal> è volto a connotare soltanto l’obbligo o meno assunto contrattualmente dal datore di lavoro e non le singole vicende relative all’evento malattia in sé considerato nel periodo di riferimento. Pertanto, tale elemento deve essere compilato ricorrentemente in tutti i flussi Uniemens di ciascuna mensilità a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia e dalla effettiva presenza o meno del lavoratore nel periodo denunciato.

Inoltre, ricorda il messaggio 1475/2019, la compilazione dell’elemento <TipoRetrMal> a decorrere dai periodi di competenza maggio 2019 è obbligatoria per tutte le aziende DM, comprese, pertanto, quelle che impiegano lavoratori iscritti a fondi diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad esempio, Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, Fondo volo, etc.), nella sussistenza, ovviamente, dei presupposti sopra accennati (impiego di lavoratori per i quali le norme vigenti prevedano, in astratto, l’assicurazione economica di malattia). Inoltre l’elemento in parola, essendo connesso unicamente ai profili attinenti alla regolamentazione contrattuale del rapporto di lavoro, trova la sua collocazione nella sezione denuncia individuale del tracciato Uniemens e non nelle sezioni specifiche dei fondi speciali, contenenti elementi informativi attinenti all’implementazione del conto assicurativo del lavoratore.

Infine precisa l’INPS che la corresponsione durante la malattia della normale retribuzione, in forza degli obblighi contrattualmente assunti dal datore di lavoro, comporta che ai lavoratori la tutela economica previdenziale della malattia non possa essere in concreto riconosciuta. Infatti, considerata la natura compensativa della perdita di guadagno della prestazione di malattia, la tutela viene garantita, in caso di evento morboso, ai soli lavoratori che risultino essere destinatari delle norme vigenti in materia di assicurazione economica di malattia e che non percepiscano la normale retribuzione in forza del contratto collettivo di riferimento (o individuale se di miglior favore).

Pertanto, non è possibile per il datore di lavoro recuperare il trattamento economico erogato, in caso di malattia, al lavoratore in virtù dell’adempimento di un obbligo contrattuale. In tali casi, l’eventuale conguaglio operato dall’azienda è effettuato non a titolo di anticipazione dell’indennità a carico dell’Inps e, come tale, è da ritenersi indebito.