Uniemens e pagamento dell'indennità di malattia e maternità
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare 03/03/2010 n.30, ha fornito nuove istruzioni per il pagamento diretto delle indennità di malattia e maternità a favore dei lavoratori dipendenti a tempo parziale (orizzontale, verticale e misto) non agricoli mediante l'utilizzo delle informazioni integrate contenute nel flusso delle denunce mensili Uniemens, evidenziando che la retribuzione teorica contenuta nel predetto flusso su cui calcolare le indennità, in alcuni casi, va riproporzionata.
Più precisamente in merito al contratto part time orizzontale, l'Istituto previdenziale sottolinea che la retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo di paga preso a riferimento per il calcolo delle indennità di malattia e maternità risulta di per se ridotta con la conseguenza che troveranno applicazione i medesimi criteri di calcolo adottati per i lavoratori full time senza dover effettuare alcun tipo di riproporzionamento.
La situazione è diversa in caso di contratto a tempo parziale verticale o misto.
In presenza di questi due contratti infatti per individuare la retribuzione media globale giornaliera su cui calcolare le predette indennità è necessario effettuare il riproporzionamento. Più precisamente si dovranno sommare le retribuzioni teoriche dovute nei 12 mesi solari interi precedenti il mese di inizio del periodo di malattia o del congedo di maternità e dividere l'importo ricavato per 12, avremo così la retribuzione teorica mensile che dovrà essere moltiplicata per il numero di mensilità annue espresso in millesimi e dividere per il quoziente 12.000. L'importo così ottenuto va diviso per il numero delle giornate indennizzabili in via convenzionale nel mese pari a 26 (per gli operai) e 30 (per gli impiegati).
Per quanto riguarda l'indennità spettante in caso di congedo parentale, in presenza di part time verticale o misto, la retribuzione giornaliera viene individuata dividendo la retribuzione teorica relativa al mese di fruizione del congedo stesso per il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite comprese nel mese considerato. L'indennità verrà corrisposta per le sole giornate di lavoro contrattualmente previste, con esclusione di quelle di pausa contrattuale, in coincidenza delle quali non è esercitabile il diritto al congedo.
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