L'INPS con il messaggio n. 8620 del 13 Aprile 2008 ha fornito importanti chiarimenti relativamente alle nuove detrazioni che possono essere riconosciute dai sostituti d'imposta.
In particolare, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e maturano, quindi, il diritto alla riscossione del TFR, possono usufruire della riduzione IRPEF, su richiesta del datore di lavoro (sostituto d'imposta), purchè non ne abbiano già fruito in altri rapporti di lavoro cessati nel medesimo periodo.
La Finanziaria ha disposto una riduzione di tale prelievo fiscale così delineata:
- Fino a 70 Euro per i redditi non superiori a 7.500 Euro
- Azzerata per i redditi che raggiungono i 30.000 Euro.